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I controlli ispettivi per la sicurezza sul lavoro

29/03/2016

 

I controlli per la sicurezza sul lavoro sono una prerogativa dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che li eseguono a mezzo dei  funzionari del  - Servizio Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (PRE.S.A.L. o altra sigla similare).

Gli Operatori, che in base al DPR 520/55 hanno accesso all'interno di qualsiasi luogo di lavoro vengono nominati dal Prefetto -  Ufficiali di Polizia Giudiziaria – UPG, muniti di tesserino di riconoscimento con il dettaglio delle  specifiche funzioni ispettive e di controllo esercitate in materia di sicurezza sul lavoro. E’ obbligatorio da parte di chi riceve la visita ispettiva accertarsi sempre delle funzioni di chi in quel momento  vuole accedere ai propri luoghi di lavoro, richiedendo il tesserino di riconoscimento all'atto dell’accesso, condizione essenziale per legittimare il sopralluogo ispettivo dell’organo di vigilanza.

L'Art. 8 del DPR 520/55 recita: Gli ispettori con qualifica di UPG hanno la facoltà di visitare i luoghi di lavoro in qualsiasi ora del giorno e anche della notte, i laboratori ecc.. omissis.
La facoltà di visitare i luoghi di lavoro sussiste per accertare le  condizioni di assoluta sicurezza degli apprestamenti, delle macchine, gli impianti e tutto ciò che il prestatore di lavoro si accinge ad  usare,    interrompendo, quando è necessario, l'elemento di pericolo per il lavoratore, richiamando il DDL, o chi lo rappresenta, al rispetto della norma tecnica violata con apposito verbale di ispezione e prescrizione. Il verbale è correttamente redatto se l'articolo violato della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro è dettagliato rispetto
alla condotta antigiuridica riscontrata presso il luogo di lavoro, se viene indicata la  prescrizione con le modalità per l’eliminazione delle inadempienze di legge riscontrate ed il tempo tecnicamente necessario per  il ripristino delle condizioni di sicurezza.  

Così come sancisce l'Art. 8 del DPR 520/55, sembrerebbe facoltativo  l'accesso dei luoghi di lavoro da parte dell'ispettore, tuttavia  gli  interventi dei  servizi ispettivi delle ASL e DPL  hanno delle prerogative:
- Cantieri edili:  in quanto luoghi di lavoro  all'aperto  - il cui utilizzo e accessibilità di opere provvisionali  sono   verificabili anche a distanza - il controllo delle azioni delle maestranze durante il lavoro (violazione certa) determina l'ingresso nei luoghi - senza ritardo - per contestare nell'immediatezza del fatto il pericolo e la violazione del disposto normativo con prescrizioni di risoluzione immediata delle condizioni di sicurezza; nei casi più gravi o di pericolo concreto può essere interrotta l’attività lavorativa con apposito sequestro penale.   

- Luoghi di lavoro chiusi, l'accesso ( Stabilimenti, Opifici Artigianali, Esercizi ecc) è determinato da:

a) programma di intervento per comparto -   viene elaborato dal Servizio SSN o su Suggerimento delle Politiche Sociali o altro Ente la volontà di controllo a seguito di segnalazioni gravi per cui viene stilato un elenco di aziende similari, programma di intervento  con   dettaglio dei controlli da eseguire. Se l'azienda è in elenco, dopo i relativi controlli identificativi l'ispettore potrà accedervi;

b) per informativa:  un infortunio sul lavoro grave o gravissimo, in quanto l'accesso nelle immediatezze del fatto è utile per ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali inosservanze (violazione in atto o presunta) ;

c) per accertamenti su delega della Procura Competente  per eventi gravi come al punto b e per denunce di malattie professionali irreversibili ( lesioni colpose da ricondurre a violazioni certe).

d) per notifica di apertura di nuova attività;


Principali documenti da esibire agli Ispettori.

  • Presso i cantieri edili:

1. Piano Operativo di sicurezza specifico del cantiere;
2. Piano di sicurezza e di coordinamento (ove previsto)
3. Certificato iscrizione CCIIAA
4. Documento di valutazione dei rischi (DVR);
5. Nomina del R.S.P.P ;
6. Attestazione di Corso di formazione dell’RSPP - eventuale curriculum;
7. Designazione del Medico Competente ;
8. Certificati di idoneità del personale;
9. Nomina da parte dei lavoratori del Rappresentante della Sicurezza (RLS)
10. In assenza di nomina del RLS chiedere all’INAIL o al CTP il RLS (Territoriale)
11. Designazione degli incaricati alle emergenze (Primo Soccorso – Antincendio ecc);
12. Attestazione dei corsi di formazione dei designati alle emergenze
13. Attestazione dei corsi di formazione ed informazione dei dipendenti;
14. Attestazione della distribuzione dei Mezzi Personali di Protezione (DPI);
15. Valutazione esposizione al rumore D.Lgs 81/08 Tit. VIII Art. 190:
16. Schede Tossicologiche delle sostanze chimiche impiegate;
17. Copia Registro Infortuni ( non più obbligatorio);
18. Copia Libro Unico;
19. Copia dei Verbali della Riunione Periodica annuale;
20. Copia dei verbali di coordinamento;
21. D.U.R.C
22. Pi.M.U.S ( piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi)
23. Certificato di conformità degli impianti;
24. Copia del contratto di appalto

 

  • Presso le Aziende:

1. Organigramma Aziendale;
2. Documento di valutazione dei rischi (DVR);
3. Nomina del R.S.P.P o autonomina de DDL come RSPP;
4. Attestazione del Corso di formazione dell’RSPP ed eventuale curriculum;
5. Designazione del Medico Competente in presenza di rischi per la salute dei lavoratori;
6. Certificati di idoneità del personale;
7. Cartelle Sanitarie dei dipendenti;
8. Eventuale nomina da parte dei lavoratori del Rappresentante della Sicurezza (RLS);
9. Designazione degli incaricati alle emergenze ( Primo Soccorso – Antincendio ecc);
10. Attestazione dei corsi di formazione dei designati alle emergenze
11. Attestazione dei corsi di formazione ed informazione dei dipendenti;
12. Attestazione della distribuzione dei Mezzi Personali di Protezione (DPI);
13. Valutazione esposizione al rumore dei lavoratori D.Lgs 81/08 art. 190:
14. Schede di sicurezza delle sostanze chimiche impiegate;
15. Registro Infortuni ( non più obbligatorio);
16. Libro Unico
17. Copia dei Verbali della Riunione Periodica annuale ( per più di 15 dipendenti);
18. Copia della Relazione di sopralluogo effettuato dal Medico Competente;
19. Eventuale denuncia all’INAIL di malattie Professionali;
20. Elenco delle macchine ed attrezzature e libretti d’uso e manutenzione;
21. Denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg e verbali di
verifica;
22. Verbali verifiche degli impianti di terra – sollevamento ecc DPR 462/01 : ARPA ex ISPESL o
Professionista iscritto albo dei verificatori
23. Verifica semestrale degli estintori;
24. Certificato di conformità degli impianti;
25. Autorizzazione Tecnica Sanitaria dove necessario;
26. Eventuale certificato (CPI) di Prevenzione Incendi
27. Copia eventuali verbali di Ispezione e Prescrizione degli Isp. ASL ecc;

 

A cura di Salvatore Fraietta - Consulente e Formatore in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Formatore e Struttura Formativa Associata AS.SI.DA.L..

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