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Modifica notifica preliminare art.99 T.U.S.S.L.

06/02/2019

 

 

Qualche mese fa, sul sito di Assidal, avevamo dato conto dell’integrazione apportata dal c.d. decreto sicurezza o Salvini (d.l.  4 ottobre 2018, n. 113, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”) in materia di notifica preliminare (art.99, Titolo IV del d.lgs.81/08).

In quella sede ci eravamo interrogati sul principio di sicurezza che permea il decreto – legge e del  come tale principio si coniuga con la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in   modo particolare nei cantieri temporanei o mobili.

E avevamo rinviato la riflessione al momento della conversione del decreto in legge.

La legge di conversione,  la legge n. 132 dell’ 1 dicembre 2018, sul punto, ha aggiunto un elemento non privo di malcelata contraddizione,  quello di “limitatamente ai lavori pubblici” dal momento che all’art.99 che ora va riletto così:

              «Art. 99 (Notifica preliminare). - 1. Il committente  o  il responsabile dei lavori, prima dell'inizio  dei  lavori, trasmette all'azienda  unità  sanitaria  locale  e   alla direzione provinciale del lavoro nonché', limitatamente  ai  lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata  conformemente all'allegato XII, nonché' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

                a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3;

                b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti  sopravvenute  in corso d'opera;

                c) cantieri in cui  opera  un'unica  impresa  la  cui entità presunta di lavoro non  sia  inferiore  a  duecento  uomini-giorno.

 

Allora dobbiamo considerare che il committente di un lavoro pubblico o il RUP (che è il responsabile dei lavori nei contratti pubblici) è un soggetto della P.A., che ha un obbligo di comunicare al prefetto, organo territoriale del Governo, che potrà o dovrà allestire dei controlli.  Orbene, ci chiedevamo allora e, a maggior ragione, oggi la domanda diviene intrigante, come allestire le modalità  dei controlli, con quali organi?

È noto, invero, che in tutte le regioni è stato avviato un sistema informatizzato di trasmissione on-line delle notifiche preliminari nei cantieri edili che  consente al committente o responsabile dei lavori di assolvere in modalità telematica, prima dell'inizio dei lavori di apertura di un cantiere edile, all'obbligo di trasmissione della notifica preliminare, al servizio di prevenzione dell’ASL e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competenti ed ora anche al Prefetto. E come ci si rapporterà con gli organismi paritetici?

E’ una pagina tutta da scrivere.

La verità che la ratio del decreto Salvini è diversa, basti pensare che al titolo ii, disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla  criminalità mafiosa è presente l’art.25 che prevede un inasprimento di sanzioni in materia di subappalti illeciti, col passaggio dal reato contravvenzione al reato delitto.

La sicurezza dei cantieri è consapevolezza positiva, è cultura che diventa modalità operativa, è convenienza per le aziende e per i lavoratori che sanno di stare dalla parte giusta.

Non va sottaciuto che le sanzioni previste sono quelle di cui all’art 90, co. 10 che sospende l’efficacia del titolo abilitativo in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista , mentre l’art.157, al co.1, lett. c. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro.

Sul punto apriremo una discussione nelle nostre sedi.




A cura di Nunzio Leone - Avvocato giuslavorista esperto in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Membro del Comitato Tecnico Scientifico di ASSIDAL.​

 


 

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