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Certificazione di parità di genere: i criteri e le modalità di concessione dell'esonero contributivo

29/11/2022

 

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E' stato pubblicato sul sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto del 20 ottobre 2022 relativo ai criteri e alle modalità di concessione dell’esonero contributivo in favore delle aziende che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, prevista dall’articolo 46-bis del D.Lgs. n.198/2006.
A decorrere dall’anno 2022 le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, tramite il rappresentante legale o un suo delegato, presentano esclusivamente in via telematica apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi dell’azienda

2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere 

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere 

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere 

5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro 

6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere 

Le domande sono verificate dall’INPS e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse (50 milioni di euro) risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto ad ogni azienda è proporzionalmente ridotto.
L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione, parametrata su base mensile, dell’esonero nella misura dell' 1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l’eventuale riduzione. 
In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

lnoltre, viene previsto che gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro siano realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e con il Dipartimento per le Pari Opportunità, che ne assicurerà la coerenza rispetto al Piano strategico nazionale per la parità di genere. Il Fondo dedicato, quest'anno, avrà una dotazione di 2 milioni di euro annui e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

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