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Circolare dell'INL in merito al nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

10/11/2021

 

Immagine INL.png

Con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune indicazioni in merito alle modifiche apportate dall'art.13 del D.L. 146/2021 all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale.
In premessa, viene ribadito che le competenze, relative al provvedimento di sospensione, sono sia dell'INL e sia dei servizi ispettive delle ASL, ribadendo che, in ragione dell’ampliamento delle competenze rimesse all’Ispettorato, gli accertamenti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno effettuati in tutti i settori di intervento. 
Inoltre, a differenza della previgente formulazione, in cui vi era la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte degli organi competenti.
Tuttavia, è da valutare l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo "dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”
La circolare sottolinea, in particolare, il riferimento "all'accesso ispettivo", quale momento in cui, a prescindere dalla regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’ispezione, il provvedimento andrà comunque adottato anche nelle ipotesi di "segnalazione da altre amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.


CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Vengono elencate e chiarite le condizioni per l'adozione del provvedimento:
 
1) Quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. I lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, ai fini della sospensione, non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965 e nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
2) Tutte le volte in cui sono accertate "gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge". 
A tale riguardo, infatti, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate e sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.
3) In via alternativa, viene prevista la "sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I ” (omissione della formazione, dell’addestramento ed omissione della fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto).
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore e la sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento.

Viene precisato che l'ultimo provvedimento (“sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni”) ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l’addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all’adozione della sospensione.
Infine, seppure la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le prime due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare, è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Sul punto la circolare opportunamente richiama i precedenti chiarimenti del Ministero contenuti nella nota prot. n. 19570 del 16 novembre 2015 secondo i quali, ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:

  • quanto alla sorveglianza sanitaria, sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità
  • quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore

Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata. 

In particolare, nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro.
Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.
Laddove, siano state riscontrate più violazioni, concernenti le fattispecie indicate nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero”, l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.
Permane, anche nel nuovo regime, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%.

RICORSO AVVERSO E INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro e l’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, il decreto di archiviazione viene emesso dal giudice penale, a conclusione  della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, determinando la decadenza del provvedimento stesso. Tuttavia, il provvedimento di sospensione, qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, permane se non si è ottemperato alla regolarizzazione degli stessi.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

 

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