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Nota dell'INL riguardante l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

12/01/2022

 

Immagine INL.png

Con la nota n°29 del 11/01/2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, introdotto dalla L. n. 215/2021. 

Destinatari
L'obbligo interessa i committenti che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. ossia "chiunque compia, attraverso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati prima della disposizione e tuttora in corso, quelli successivi all’entrata in vigore della disposizione nonché i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Modalità e contenuto della comunicazione

L'obbligo di comunicazione è da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, cioè dove avviene la prestazione di lavoro, mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso  in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. 
I contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa, sono:

  • dati del committente e del prestatore
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell’attività
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
    l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia 
    compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione
    .
  • compenso stabilito al momento dell’incarico

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. La nota specifica che eventuali errori relativi alla possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

La disposizione prevede che “in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

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