
Ieri, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, riguardante lo svolgimento in sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati mediante l'impiego della certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Le modifiche rilevanti apportate al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 sono le seguenti:
- "i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 e per tutta la durata della relativa validità sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro" e viene aggiunto che "per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In questi casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro"
- nelle aziende del settore privato, l’impiego di certificazioni verdi COVID-19 è rivolto a "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni"
- per i lavoratori in somministrazione "la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all’utilizzatore; è onere del somministratore, informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni"
- nelle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti,fino al 31 dicembre 2021, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (precedentemente era rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi)
- nelle campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, "i datori di lavoro si avvalgono del
medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"
Legge_camera_3363.pdf
Fonte: Camera dei Deputati