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Sentenza commentata: "Non è sufficiente l’adozione ma un'attuazione efficace del modello organizzativo e gestionale"

05/12/2022

 

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Sentenza della Corte di Cassazione n.33976 – anno 2022

 

Non è sufficiente l’adozione ma l’efficace attuazione di un modello organizzativo e gestionale

 

EVENTO

Un addetto all’attività di raccolta e lavorazione dell'uva, scivolando a causa del pavimento bagnato, ha avuto un infortunio in quanto la mano è finita nella vasca di raccolta dell'uva, priva della necessaria griglia di protezione.
Al presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda è stata addebitata la violazione dell'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 per aver messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, è stata accertata la responsabilità dell'azienda ai sensi d.lgs. n. 231/01 poiché, nonostante l'adozione di un modello organizzativo, i sistemi di controllo non erano idonei ed è stato, altresì, constatato un risparmio di spesa, dovuto all'omessa installazione di una griglia metallica fissata all'estremità della vasca ed alla mancata attività di informazione e formazione del personale.

RICORSO

L’interesse ed il vantaggio dell’ente non sono stati dimostrati in concreto in quanto l’azienda, in relazione ai costi annui sostenuti per il settore antinfortunistico, non dovrebbe essere sanzionata per una trasgressione isolata ma per una violazione sistematica delle norme.

DECISIONE

Inammissibile

I giudici affermano che la normativa citata, riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, ha configurato un genere di responsabilità per colpa della struttura organizzativa, basata sull’inottemperanza dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti, definite in un documento che individui i rischi e descriva le misure adatte.
Inoltre, viene chiarito che i criteri di imputazione oggettiva devono riferirsi alla condotta del soggetto agente e non all'evento poiché è possibile che l’agente preveda, consapevolmente o meno, l'evento che ne può derivare e risponda a istanze funzionali alle strategie dell'ente. Perciò, vanno individuate precise azioni che colleghino la condotta della persona fisica all'interesse aziendale. Interesse e vantaggio, criteri oggettivi di addebito della responsabilità, devono essere valutati rispettivamente “ex ante” (interesse) ed “ex post” (vantaggio) e viene precisato che la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto può essere causa di lesioni personali gravi anche la mancata adozione di cautele minime o limitati risparmi di spesa. Per quanto riguarda l'interesse, esso può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, ma soprattutto che ricada in un’area di rischio di rilievo come la sicurezza sul lavoro; infatti, la responsabilità dell'ente verrebbe esclusa qualora si dimostrasse una conformità generale alle disposizioni in materia di sicurezza, essenziali per il sistema aziendale. In conclusione, la ricostruzione del giudice di merito è in linea con i principi esposti in precedenza ed è dimostrata dal fatto che la violazione coinvolgeva un settore fondamentale (come la sicurezza sul lavoro) e vi fosse un collegamento tra la condotta della persona e il vantaggio dell’ente, per esigenze di produzione e di profitto, a discapito della tutela dei lavoratori.

Sentenza-33976-2022.pdf

 COMMENTO

La sentenza chiarisce l’importanza dell’adozione di un modello organizzativo e gestionale attuato efficacemente.
L’implementazione del modello deve mirare a un miglioramento continuo di ogni processo aziendale, prevedendo sistemi di registrazione delle attività effettuate relativamente agli obblighi giuridici e un sistema di controllo idoneo affinché eventuali mutamenti aziendali o non conformità siano rianalizzati e corretti. La scopo della direzione aziendale, sottolineato da questa decisione, deve essere finalizzato alla tutela dei lavoratori rispetto al profitto. In conclusione, i due processi, gestione della sicurezza e gestione economica, non sono in antitesi ma in sinergia tra loro per la realizzazione degli obiettivi aziendali.




 

 

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